Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola

Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola

Descrizione

Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola

PREMESSA
Oggetto del presente protocollo sono le procedure finalizzate all’assistenza di studenti che necessitano della
somministrazione di farmaci (finanche salvavita) in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto alla salute, al
benessere e allo studio.

L’esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario
scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al benessere all’interno della struttura
scolastica.

Visto il PROTOCOLLO DI INTESA tra MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO e REGIONE
LAZIO “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico”, sono definiti criteri,
procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli
alunni con patologie croniche o assimilabili che frequentano le scuole di ogni ordine e grado.

Visto l’Art. 2 – Condizioni generali per la somministrazione dei farmaci a scuola, è necessario che:
1) il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il
possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte
dell’adulto che interviene;
2) tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui omissione può
causare gravi danni alla persona;
3) la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica “formazione in situazione” riguardanti le singole
patologie, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.
4) nei casi il soccorso e l’assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni specialistiche o
laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le modalità atte a garantire
l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico.

Articolo 1 RIFERIMENTI NORMATIVI
Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico, MIUR – MINISTERO DELLA SALUTE, 2005 E
PROTOCOLLO D’INTESA DEL 2018 TRA USR LAZIO E REGIONE LAZIO “PERCORSO INTEGRATO PER LA
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN AMBITO E ORARIO SCOLASTICO” .

Articolo 2 SOGGETTI COINVOLTI

1) Dirigente Scolastico;
2) Personale scolastico: personale docente, educativo e ATA;
3) Genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dello studente richiedenti la somministrazione del
farmaco;
4) Medico di base o medico specialista o Azienda Sanitaria Locale;
5) Enti locali.

Articolo 3 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER TERAPIA
Nota: tale problematica è da inquadrare in una logica di assistenza agli alunni al fine di tutelarne il diritto allo
studio, la salute e il benessere.
a) La famiglia fa richiesta al Dirigente Scolastico accompagnata da prescrizione medica specifica, con nome
dell’alunno, nome del farmaco, posologia ed eventuali modalità di conservazione se sono necessarie procedure
particolari (ad esempio conservazione a bassa temperatura, ecc.)b) Il Dirigente Scolastico concorda con la famiglia orari e modalità (compreso luogo di conservazione e di
somministrazione) in cui un familiare o suo delegato possa recarsi presso la scuola.
c) Qualora sia impossibile a un genitore o suo delegato recarsi a scuola, il Dirigente Scolastico verifica se tra il
personale vi sia qualcuno disponibile e con opportuna e adeguata formazione certificata dai servizi sanitari
territoriali.
d) Qualora nessun insegnante sia disponibile o non vi siano persone formate, il Dirigente Scolastico potrà
interessare i servizi sanitari territoriali. Se anche questi non fossero disponibili, il Dirigente Scolastico ne dà
comunicazione formale e motivata ai genitori e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno.
e) L’insegnante che ha aderito alla richiesta registra puntualmente le somministrazioni effettuate (giorno, ora e
posologia).

Articolo 4 RICORSO A FARMACI SALVA-VITA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
Nota: tale problematica è da inquadrare in una logica di gestione dell’emergenza come prevista dal Testo Unico
Sicurezza 81/08 e normative correlate.
a) La famiglia segnala al Dirigente Scolastico le eventuali situazioni in cui l’alunno necessita della
somministrazione immediata di farmaci salva-vita. La richiesta è accompagnata da prescrizione medica
specifica, con nome dell’alunno, nome del farmaco, posologia ed eventuali modalità di conservazione se sono
necessarie procedure particolari (ad esempio conservazione a bassa temperatura, ecc.).
b) Il Dirigente Scolastico organizza con i genitori o col Medico di base (Pediatra) apposita riunione informativa
con gli insegnanti interessati. È necessario redigere apposito verbale, anche in forma sintetica, con firma dei
partecipanti; gli insegnanti interessati riceveranno adeguata formazione in situazione sulla specifica emergenza
da parte dei servizi sanitari territoriali che ne rilasceranno adeguata certificazione di idoneità.
c) Considerato che spetta al datore di lavoro individuare gli addetti all’emergenza e che il lavoratore incaricato
non può rifiutare la nomina, se non per grave e giustificato motivo, la somministrazione del farmaco salva-vita è
obbligatoria e rientra nelle competenze relative alla gestione dell’emergenza.
d) Chi avesse validi e documentati motivi per rifiutare tale incarico lo deve segnalare per iscritto al Dirigente
Scolastico motivandone le ragioni.
e) L’insegnante che ha effettuato la somministrazione del farmaco salva-vita registra puntualmente le
somministrazioni effettuate (giorno, ora e posologia) e ne dà segnalazione al Dirigente Scolastico e alla
famiglia.

NOTA: L’itersopra descritto contempla forzatamente il trattamento di dati sensibili. Per tale ragione deve
essere effettuato con la dovuta riservatezza e con le procedure formali necessarie.

ITER PROCEDURALE
Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci salvavita e/o indispensabile durante l’orario
scolastico, i genitori dell’alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente Scolastico formale richiesta sottoscritta da
entrambi i genitori (All. A) e certificazione/autorizzazione medica (All. B1).

Nel rilasciare le autorizzazioni il medico deve dichiarare:
a) stato di malattia dell’alunno;
b) prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o
indispensabile;
c) l’assoluta necessità;
d) la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
e) la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all’individuazione degli eventi in
cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di
somministrazione e di conservazione del farmaco1
f) la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario
Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile

g) nome cognome dello studente;
h) nome commerciale del farmaco;
i) descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco;
j) dose da somministrare;
k) tempi di somministrazione (eventuale somministrazione altra dose);
l) modalità di somministrazione del farmaco;
m)i possibili effetti collaterali e gli interventi necessari per affrontarli;
n) modalità di conservazione del farmaco;
o) durata della terapia.
Il ricorso a questo protocollo si rende necessario nei casi in cui lo studente:
• sia affetto da patologia cronica la cui terapia necessita la somministrazione di farmaci in orari non differibili da
quelli scolastici e non richieda l’esercizio della discrezionalità da parte di chi deve somministrare il farmaco (né
in relazione all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco né in relazione ai tempi, alla
posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione dello stesso);
• sia affetto da patologia cronica che può manifestarsi in episodi di emergenza non prevedibili ma comunque noti
e risolvibili attraverso il trattamento prescritto da personale medico e non richiedente competenze
specialistiche.
Accettata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente Scolastico verifica la disponibilità del personale
scolastico alla somministrazione del farmaco (All. C).
Ricevuta la risposta alla richiesta di somministrazione del farmaco (All. D), se il personale ha acconsentito alla
somministrazione ed alla richiesta pervenuta, il Dirigente predispone l’autorizzazione, mentre il coordinatore di classe il
relativo piano di azione per la somministrazione del farmaco (All. E).
Ricevuta l’autorizzazione e il relativo di piano di azione, il personale autorizzato procederà a stilare un verbale al
momento della consegna del farmaco da parte del genitore alla scuola (All. F).
Per casi specifici riguardanti alunni minori, d’intesa con l’ASL e la famiglia, è possibile prevedere l’autosomministrazione (All. B).
Per poter soddisfare questa esigenza, l’autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la somministrazione
dei farmaci a scuola, anche la dicitura: “che il minore si auto-somministri, in ambito ed orario scolastico, la terapia
farmacologica con la vigilanza del personale della scuola” La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta
che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico (All. A).
Resta invariata la procedura: il Dirigente scolastico predispone l’autorizzazione con il relativo piano di intervento e il
personale autorizzato provvede a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla scuola, anche in questi
documenti andrà specificato che il minore si auto-somministri, in ambito ed orario scolastico, la terapia farmacologica
con la vigilanza del personale della scuola” La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l’anno
scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico e in corso dello stesso, se necessario.
Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l’avvenuta riconsegna del farmaco da parte
della scuola ai genitori (All.G).
Per quanto riguarda le responsabilità, la scuola dovrà provvedere a individuare locali idonei per la somministrazione e
tenuta dei farmaci, e il dirigente scolastico ne autorizzerà l’accesso ai famigliari, in caso possano provvedere autonomamente.

nota 1 La persona incaricata della somministrazione del farmaco dovrà attenersi strettamente alle indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in
cui occorra somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la posologia, la modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso.

Nel caso il dirigente scolastico non sia in grado di assicurare tale “servizio” con personale interno, dovrà stabilire
convenzioni con altri soggetti istituzionali o associazioni di volontariato. Se anche questa soluzione non fosse
percorribile, deve comunicarlo alle famiglie richiedenti e al Sindaco di residenza dell’alunno.
Tale situazione potrebbe però essere considerata inadempimento dell’obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia
degli allievi assunta nei confronti dei genitori ed espone così la scuola a forme di responsabilità derivante dall’art. 2048
del CC e potrebbe configurare il delitto di abbandono di minore previsto e punito dall’art. 591 del CP.
Peraltro il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico per paura delle eventuali conseguenze
non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite
correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la
mancata somministrazione secondo le procedure previste.
Le situazioni di pertinenza della scuola però devono essere circoscritte e le istruzioni devono essere dettagliate.
Dovrebbero poter usufruire di tale “servizio” gli allievi con malattia cronica (patologia che non guarisce e che richiede
terapia di mantenimento, es. asma, diabete), in cui i farmaci devono essere assunti con orari e posologia costanti, ma
anche quegli allievi che sono affetti da patologie che possono comportare urgenze (es. convulsioni, shock anafilattico)
prevedibili, con manifestazioni corrispondenti a quelle previste e descritte dal medico, in cui i farmaci devono essere
somministrati con la modalità e la posologia prescritte. Nel caso che l’urgenza non presenti i sintomi descritti dal medico
o riguardi un allievo per il quale non è stata avanzata alcuna richiesta, la gestione spetterà all’addetto PS e non dovrà
essere somministrato alcun farmaco.
Normativa di riferimento
• D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• Documento “Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le Linee-Guida per la definizione di
interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario
scolastico” predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca d’Intesa con il Ministero
della Salute;
• Legge 27 maggio 1991 n. 176 sulla Convenzione dei Diritti del bambino;
• Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998 sulle strategie fondamentali della politica scolastica, in particolare
sulla centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;
• DM n. 388 del 15/07/2003 in attuazione dell’art. 15 del DL n. 626/’94 (“tutti i cittadini sono obbligati dalle
disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso” e “nelle scuole è presente personale dirigente, docente,
educativo, ATA adeguatamente formato);
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
• Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (diritto per i parenti di assistere il paziente e particolari agevolazioni);
• Legge n. 67 dell’1 marzo 2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di
discriminazioni”;
• Direttiva del M.I.U.R. del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica e CM n. 8 del 6 marzo 2013. Indicazioni operative”;
• “Documento strategico d’intervento integrato per l’inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete
in contesti scolastici, educativi e formativi al fine di tutelarne il diritto alla cura, alla salute, all’istruzione e alla
migliore qualità di vita”, A.G.D. in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, presentato in Senato il 7.11.2013.

Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola

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