PREMESSA
Con l’evolversi delle nuove tecnologie, l’espansione della comunicazione elettronica e on-line e la sua
diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose
del cyber-bullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.
Gli atti di bullismo e di cyber-bullismo si configurano sempre più come l’espressione della scarsa
tolleranza e della non accettazione verso l’altro, spesso identificato come “diverso” per i più svariati
motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza
che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e
doloroso isolamento sociale.
Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e
culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all’accettazione, alla
consapevolezza dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.
La vera sicurezza non sta tanto nell’evitare le situazioni problematiche: non vanno colpevolizzati
gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest’ultime, occorre, viceversa, fare
opera d’informazione, di divulgazione e di conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete,
intesa quest’ultima come “ambiente di vita” che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo
che affettive e socio-relazionali.
Nell’ambito del contesto scolastico, i social networks e simili possono essere adottati come strumenti
di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione
del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione
all’uso corretto della rete.
A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e a contrastare ogni
forma di violenza e prevaricazione reale e in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi
quanto degli insegnanti e delle famiglie.
La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyber-bullismo deve
operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle
problematiche psicopedagogiche.
DAL BULLISMO AL CYBER-BULLISMO
Il BULLISMO (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e
intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso
del tempo e attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l’atto in questione,
come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell’età pre-adolescenziale e adolescenziale,
spesso messo in atto a scuola.
Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che,
invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni
che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:
• Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie
attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio possibili ritorsioni,
aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta e agisce con l’intenzione di nuocere;
• Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale;
il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e
incapace di difendersi;
• Rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
• Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”;
• Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono
che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a
possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto si risolva.
n base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:
• fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui,
furto intenzionale;
• verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto
(diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
• relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.)o
manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
Il CYBER-BULLISMO, secondo la legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo”, nell’art. 1, comma 2, è: “qualunque
forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto
d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in
danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi
ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e
predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso,
un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche, ma allo stesso tempo
mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza
sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della
tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può
diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.
A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo – che già agisce nell’anonimato – viene a mancare
un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto
diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle
vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi
inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.
Il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono
vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti,
una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli
insegnanti ne rimangono a lungo all’oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli
adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.
Gli atti di cyber-bullismo possono essere suddivisi in due gruppi:
• Diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea, che hanno un effetto immediato
sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
• Indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come social network, per diffondere
contenuti dannosi e diffamatori per la vittima.
Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima, anche dal punto di vista
psicologico.
Indicatori di segnali che può manifestare una potenziale vittima di cyber-bullismo:
• Appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;
• Sembra a disagio nell’andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal
di testa);
• Cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;
• Mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;
• Soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;
• Inizia ad utilizzare sempre meno PC e telefono (arrivando ad evitarli);
• Perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;
• Il suo rendimento scolastico peggiora.
Rientrano nel Cyber-bullismo:
• Flaming: messaggi on-line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali.
• Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto
che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli,
calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
• Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo on-line per provocare in lei un
sentimento di emarginazione.
• Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere
con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video
confidenziali. Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi
o pubblicare testi reprensibili.
• Sexting è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica
un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti mediali
sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare
materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze
impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.
• Hate speech “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, immagini,
commenti etc.) e pratiche (non solo on-line) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o
una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare
reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa fondata su
una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di
disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.
• Grooming (dall’inglese “groom” – curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di
manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o
adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata.
Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti
messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si
sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi on-line,
i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti).
Un’eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In
questi casi si parla di adescamento o grooming on-line. In Italia l’adescamento si configura come
reato dal 2012 (art. 609-undecies – l’adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la
Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).
• Body Shaming (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l’atto di deridere o deridere l’aspetto
fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia
limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l’height-shaming, la vergogna della pelosità
(o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o
mancanza di essa), la vergogna dell’aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può
anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come
la psoriasi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il bullismo e il cyber-bullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme,
così come previsto:
– dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
– dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; dagli artt. 2043-2047-2048
Codice Civile;
– dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a
livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
– dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia
di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei
docenti” e successive modifiche/integrazioni;
– dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni
vocali”;
– dalla direttiva MIUR n.1455/06;
– linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo
(MIUR Aprile 2015);dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli
studenti”; dalla L. 71/2017;
– LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e
Cyber-bullismo (MIUR 13.01.2021)
– “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” (MIM
19/12.2022)
– D.P.R. n°81 del 13 Giugno 2023
– Legge 70/2024
AZIONI DI TUTELA
I genitori e le scuole possono sostenere bambini e ragazzi i n f o r m a n d o l i sulle conseguenze
che può avere il loro comportamento in rete e come si possono proteggere dal cyber-bullismo
trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il
proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul
contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di sé stessi. Chiunque fornisca
indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale
bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette),
evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o
troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri
d’impostazione sicuri.
La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di
individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyber-bullismo e favorire opportune azioni
educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della
comunicazione e del comportamento sul web, come:
•Netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette
(buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di
un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come
newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.
•Norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi;
non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con
programmi, virus, malware, etc. – costruiti appositamente).
•Sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera
più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti
e dei visitatori dei siti internet e dei social networks.
•Costruzione di una propria web-reputation positiva.
•Regolamentazione dell’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.
•Sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici dei fenomeni dilaganti del:
▪ Vamping: il restare svegli la notte navigando in rete;
▪ NomoFobia: No-mobile fobia, paura di rimanere senza telefono;
▪ Phubbing (Phone + Snubbing), ignorare gli altri durante interazioni sociali per dedicarsi
invece al proprio smartphone;
▪ F.O.M.O. (Fear of missing out), paura di essere tagliati fuori
RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA
SCUOLA
L’Istituto comprensivo di Piedimonte San Germano dichiara in maniera chiara e ferma l’inaccettabilità
di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyber- bullismo. Attraverso i
propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni
sociali positive, l’Istituto coinvolge l’intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei
comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto a tutta la comunità
scolastica in difficoltà. Per tale motivo:
Il Dirigente Scolastico
Elabora, in collaborazione con le referenti per il bullismo e il cyber-bullismo, nell’ambito
dell’autonomia del proprio istituto, un “Protocollo e un Regolamento condiviso per il contrasto dei
fenomeni di bullismo e cyber-bullismo” che prevedano sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e
forme di supporto alle vittime.
Promuove interventi di prevenzione primaria e per la scuola secondaria sollecita il coinvolgimento
attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education.
Organizza e coordina la Commissione Bullismo-Legalità-Ed. Civica.
Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
Il Consiglio di Istituto
Approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative
in caso di bullismo e cyber-bullismo.
Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.
Il Collegio dei docenti
All’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione
dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, comprensive delle azioni di prevenzione
primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in
carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione
rivolte ai docenti, ai genitori e agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyber-bullismo ed educazione
digitale. (cfr sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività).
In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi
dalla Commissione Bullismo-Legalità-Ed. Civica. della scuola e collabora attivamente con essa e le
altre agenzie per la soluzione dei problemi.
Predispone gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyber- bullismo
attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della
scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo riferendosi a quanto
previsto con la L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica”, in particolare
all’art. 3 “Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento” e all’art. 5 “Educazione
alla cittadinanza digitale”. Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo
organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi
istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA –
www.piattaformaelisa.it)
Il personale docente
Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyber-bullismo,
sono chiamati a segnalarli alle referenti della Commissione Bullismo-Legalità-Ed. Civica d’istituto, al
fine di avviare una strategia d’intervento concordata e tempestiva. Inoltre promuovono attività
di prevenzione universale.
I Coordinatori dei Consigli di classe
Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell’area educativa, attivando le procedure antibullismo.
Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni
deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell’ordine specializzate
nell’intervento per il bullismo e il cyber-bullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e
coordinamento eventuale da parte delle prefetture).
I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici
Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli
spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione e durante i viaggi di
istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.
Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyber-bullismo organizzate dalla scuola.
Segnalano al dirigente scolastico e a l l e r e f e r e n t i d e l l a Commissione Bullismo-Legalità-Ed.
Civica eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyber-bullismo di cui vengono a
conoscenza direttamente e/o indirettamente.
Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno
applicando le modalità previste dal Regolamento d’Istituto.
Le Referenti scolastiche, area bullismo e cyber-bullismo
Collaborano con gli insegnanti della scuola, propongono corsi di formazione al Collegio dei docenti,
coadiuvano il Dirigente scolastico, svolgono attività secondarie o indicate su gruppi a rischio,
monitorano i casi di bullismo e cyber-bullismo, coinvolgono in un’azione di collaborazione Enti del
territorio in rete (psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)
Le famiglie
Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo
e cyber-bullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d’istituto, sulle misure prese
dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come
conseguenza di atti di bullismo e cyber-bullismo.
Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per
fronteggiare le situazioni acute.
Le alunne e gli alunni
Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo organizzate dalla scuola.
Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo e di tutela
della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e
intervenendo attivamente in sua difesa).
Nella scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di
peer education.
STRUMENTI DI SEGNALAZIONE
Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’Istituto si impegnano a segnalare al
Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyber-bullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in
modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all’individuazione del bullo, della vittima e
delle dinamiche intercorse tra i due.
Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyber-bullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE,
MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e
612 del Codice Penale e all’articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.
A tal proposito si rammenta che l’art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di “Ammonimento”
per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:
– “comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice
penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza
avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta
è trasmessa senza ritardo al questore.
– comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite
le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui
confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e
redigendo processo verbale […]”.
Si sottolinea come l’Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l’intervento
avviene areato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato).
L’ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può restringere
i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un
evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e
dannose. La finalità dell’ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già
integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo
strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un
possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento
penale.
INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI
Secondo le linee guida del 2021, sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a
preservare lo stato di salute e ad evitare l’insorgenza di patologie e disagi. Secondo l’OMS, la
prevenzione si articola su tre livelli:
1. Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del
bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di
comunità e convivenza nell’ambito della scuola.
2. Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono
focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima
manifestazione del fenomeno.
3. Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema
è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in
situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe
coinvolta negli episodi di bullismo.
PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA
Intervento con la vittima Intervento con il bullo
– accogliere la vittima in un luogo
tranquillo e riservato;
– importante, prima di incontrarlo, essere al
corrente di cosa è accaduto;
– mostrare supporto alla vittima e non
colpevolizzarla per ciò che è successo;
– accogliere il presunto bullo in una stanza
tranquilla, non accennare prima al motivo
del colloquio;
– far comprendere che la scuola è motivata ad
aiutare e sostenere la vittima;
– informare progressivamente la vittima su ciò
che accade di volta in volta;
– concordare appuntamenti successivi (per
monitorare la situazione e raccogliere ulteriori
dettagli utili);
– iniziare il colloquio affermando che si è al
corrente dello specifico episodio offensivo o di
prevaricazione;
– fornire al ragazzo/a l’opportunità di esprimersi,
favorire la sua versione dei fatti;
– mettere il presunto bullo di fronte alla gravità
della situazione;
– non entrare in discussioni;
– cercare insieme possibili soluzioni ai
comportamenti prevaricatori;
– ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo
dimostri comprensione del problema e bisogno di
riparazione;
– in caso di più bulli, i colloqui avvengono
preferibilmente in modo individuale con ognuno
di loro, uno di seguito all’altro, in modo che non
vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;
– una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si
procede al colloquio di gruppo;
Colloquio di gruppo con i bulli iniziare il confronto riportando quello che è
emerso dai colloqui individuali;
– l’obiettivo è far cessare le prevaricazioni
individuando soluzioni positive;
Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono
pronte e se gli adulti coinvolti rilevano un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti;
è importante:
− ripercorrere l’accaduto lasciando la parola al bullo/i
− ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale
− condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento
Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo
rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo
non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni
positive nella classe
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA
L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme
di bullismo e cyber-bullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto
così come integrato dal presente regolamento.
Gli episodi di bullismo/cyber-bullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo
riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto (v.
tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l’episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque
contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione
dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare
l’account del cyber-bullo che non rispetta le regole di comportamento.
La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto
del bullo e pertanto si impegna a predisporre uno sportello di ascolto, a cura di uno psicologo, per
sostenere psicologicamente le vittime di cyber-bullismo/bullismo e le relative famiglie e per
intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano
in futuro.
PROCEDURE AZIONE PERSONE COINVOLTE ATTIVITÀ
1.SEGNALAZIONE Genitori
Docenti
Alunni
Personale ATA e AEC
Segnalare comportamenti
non adeguati e/o
episodi di bullismo/cyberbullismo.
2. RACCOLTA INFORMAZIONI Dirigente
Referenti bullismo
Docenti
Alunni
Personale ATA e AEC
Raccogliere, verificare
e valutare le
informazion
3. INTERVENTI EDUCATIVI Dirigente
Referenti bullismo
Docenti
Alunni Genitori
Psicologi
Incontri con gli alunni
coinvolti.
Interventi/discussione in
classe.
Informazione e
coinvolgimento dei
genitori.
Responsabilizzazione degli
alunni coinvolti
Rilettura critica delle
regole di comportamento
in classe
Counselling
4. INTERVENTI DISCIPLINARI Dirigente
Consiglio di
classe/interclasse
Vedi Regolamento
d’Istituto
5. VALUTAZIONE Dirigente
Consiglio di classe/interclasse
Docenti
Dopo gli interventi
educativi e
disciplinari, valutare:
– se il problema è
risolto: attenzione e
osservazione costante
– se la situazione
continua: proseguire con
gli interventi
INTRODUZIONE DELLE NUOVE NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO AI SENSI DELLA LEGGE N. 70/2024
La Legge n. 70/2024 introduce disposizioni aggiornamento per prevenire e contrastare il bullismo e il
cyberbullismo nelle scuole, stabilendo l’obbligo per ogni istituto scolastico di istituire un tavolo
permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare questi fenomeni.
Una delle principali innovazioni della legge riguarda l’introduzione di misure rieducative per i minori
responsabilità di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi
potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri,
promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta tra loro.
DIVIETO DI UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE IN CLASSE E UTILIZZO DI DISPOSITIVI DIGITALI
La circolare ministeriale n. 5274 dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe, inclusi gli
scopi educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
Fanno eccezione i casi in cui l’uso del cellulare sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI)
o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), come strumento di supporto per alunni con disabilità,
disturbi specifici dell’apprendimento o altre particolari esigenze documentate
Tuttavia, sarà consentito l’uso di altri dispositivi digitali, quali PC e tablet, esclusivamente per fini
didattici e sotto la supervisione dei docenti.
AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Il regolamento d’Istituto è stato aggiornato in conformità con la normativa vigente, introducendo il divieto
di utilizzo dei cellulari, salvo nei casi previsti dalla legge.
Inoltre, nel regolamento dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stata
aggiunta la seguente tabella che elenca i comportamenti sanzionabili, affiancati da misure rieducative.
Queste includono attività a favore della comunità scolastica, mirate a promuovere la responsabilità e il
rispetto reciproco
LA SEGUENTE TABELLA INTEGRA QUANTO RIPORTATO NEL VIGENTE REGOLAMENTO D’ISTITUTO
METTENDO IN EVIDENZA SOLO I COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI A CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO.
Mancanza Sanzione Organo Competente
1) Linguaggio volgare,
irriguardoso, offensivo e/o
discriminatorio nei confronti
dei compagni e del personale
della scuola, dovunque posti in
essere.
Dal richiamo verbale
all’ammonizione sul diario e/o
sul RE che si potrebbe
commutare in attività in favore
della comunità scolastica.
Singolo docente
Consiglio di classe
2)Violenze fisiche o
psicologiche verso gli altri,
dovunque poste in essere
Nota sul registro di classe,
convocazione dei genitori ed
eventuale provvedimento di
sospensione a seconda della
gravità che si potrebbe
commutare in attività in favore
della comunità scolastica.
In caso di reiterazione:
Provvedimento di sospensione
anche superiore ai quindici
giorni con eventuale esclusione
dallo scrutinio finale.
Consiglio di Classe
Consiglio d3)Uso improprio di dati e
notizie personali, foto e
riproduzioni, in violazione della
privacy. Divulgazione di queste
notizie sui social network,
dovunque posti in essere.
Nota sul RE, convocazione della
famiglia con provvedimento di
sospensione a seconda della gravità
che si potrebbe commutare
attività in favore della
comunità scolastica.
In caso di reiterazione:
Provvedimento di sospensione
anche superiore ai quindici
giorni con eventuale esclusione
dallo scrutinio finale.
Consiglio di Classe
Consiglio d’Istituto
ELENCO DELLE POSSIBILI ATTIVITÀ RIEDUCATIVE COMMUTATIVE:
Sanzioni Attività rieducative commutative alla sanzione con la sorveglianza
di un docente.
a) Riordinare la biblioteca scolastica ripulire il
cortile della scuola
b) Disponibilità a svolgere iniziative a favore della comunità scolastica.
Le suddette attività sono a titolo esemplificativo. Gli organi competenti si riservano la possibilità di
commutare la sanzione in attività di altra natura, fermo restando il fine ultimo di garantire il pieno
sviluppo dell’alunna/o. La durata/frequenza della sanzione e della rispettiva attività da svolgere sarà
commisurata all’azione compiuta e a giudizio insindacabile degli Organi Competenti.
MONITORAGGIO
Le figure scolastiche coinvolte (docenti, educatore esterno etc.) si riservano di effettuare eventuali
monitoraggi a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori,
per valutarne l’efficacia ed apportare eventuali modifiche.
Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, di per sé non costituisce reato e il minore under 14
anni non è punibile, ma il suo comportamento può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali
la molestia, la violenza privata, lo stalking, l’induzione al suicidio, l’omicidio.
A tale riguardo, sia per il bullismo che per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica
della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale attraverso la potestà
genitoriale dei minori coinvolti.Pertanto, le condotte di bullismo e di cyberbullismo che violano i principi fondamentali della
Costituzione Italiana e quelle che violano le diverse norme di legge del codice civile e penale sono
soggette a denuncia presso le Autorità Giudiziarie Competenti e perseguibili civilmente e
penalmente.
Alcuni esempi:
• Percosse
• Lesioni
• Danneggiamento alle cose
• Diffamazione
• Molestia o Disturbo alle persone
• Minaccia
• Atti persecutori – Stalking e cyberstalking
• Sexting si può configurare come detenzione di materiale pedopornografico.
• Sostituzione di persona, quando una persona si spaccia per un’altra, cioè la impersonation.
Per quanto riguarda le attività saranno programmate delle giornate di sensibilizzazione, momenti di
informazione – formazione per gli alunni, docenti e genitori che avranno la finalità di creare degli
spunti di riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.
0